• info@insiemeinsicurezza.it

Nuovo regolamento approvato dall’assemblea dei soci

Segnale importante per l’associazione Insieme in Sicurezza: in data 27 Aprile l’assemblea dei soci ha approvato il regolamento che rende ancora più concrete l’apartiticità e l’apoliticità dell’associazione:

TITOLO I – PREMESSA
ART. 1
In base a quanto previsto all’art. 3, comma 2 dello Statuto Sociale, l’Assemblea dei Soci emana il presente Regolamento Interno per la disciplina e l’organizzazione delle attività dell’Associazione. Esso è una fonte subordinata allo Statuto e non può quindi modificarne le disposizioni.
ART. 2
Il presente Regolamento è stato approvato dal consiglio direttivo in data 23 aprile 2018 e proposto all’Assemblea dei Soci, riunita secondo le modalità indicate dallo Statuto in data 27 aprile 2018. Eventuali modifiche possono essere approvate dall’assemblea dei soci con i 2/3 degli aventi diritto.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE
Il presente regolamento è teso a rafforzare il principio statutario secondo il quale l’associazione “Insieme in Sicurezza” è libera da qualsiasi indirizzo politico; è apartitica e svolge attività di prevenzione ed informazione sul concetto di Sicurezza urbana e promozione della legalità; essa è sostenuta dalle prestazioni spontanee e gratuite dei suoi aderenti non perseguendo in alcun modo finalità lucrative.

ART.4 – CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

E’ incompatibile con i ruoli statutari ricoperti all’interno dell’associazione “Insieme in Sicurezza:
a) la partecipazione attiva a livello organizzativo ad altre associazioni che perseguono lo stesso scopo statutario;

b) l’appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche o di realtà o movimenti assimilabili ad attività di partito, nonché di organi esecutivi degli stessi;
c) qualità di componenti delle assemblee elettive dell’Unione Europea, dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali, all’assemblea regionale, all’assemblea provinciale e comunale; componente della giunta regionale, provinciale o comunale.
d) Le sopra elencate incompatibilità non sono applicabili a coloro che ricoprono la carica di presidente onorario.
E’ responsabilità della Segreteria garantire la corretta attuazione delle norme sulle incompatibilità.
ART. 5 – DOVERI
Ogni eventuale problema applicativo che dovesse sorgere sulle incompatibilità sarà valutato dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione e parere della segreteria organizzativa. Il comitato direttivo deciderà in piena autonomia se l’incarico ricoperto dal socio interessato nuoce ai valori dell’associazione; in caso positivo potrà chiedere al socio di rinunciare alla carica politica o di dimettersi dall’incarico statutario dell’associazione. Trascorsi 90 giorni dalla notifica della decisione del direttivo senza che nessuna decisione è stata adottata, il socio che si trova in situazione di incompatibilità decade automaticamente dalla carica statutaria dell’associazione.
ART. 6 – VALIDITA’ INCOMPATIBILITA’
Una volta giunto a termine l’incarico politico, il socio dimissionario su richiesta presentata al consiglio direttivo può essere riammesso a ricoprire il ruolo all’interno dell’associazione, al quale aveva rinunciato al momento dell’insorgere dell’incompatibilità.
ART. 7 – NORMA DI RINVIO
Eventuali controversie riguardante l’incompatibilità non previsto dal presente regolamento sono rimesse alla decisione del Consiglio Direttivo.
Il presente regolamento entra in vigore da oggi.

Macerata, 27 Aprile 2018